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Art. 13:
Vacanza del
Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza di uno o più seggi del Consiglio
direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica
provvedono immediatamente per cooptazione al completamento del
Consiglio. I cooptati restano in carica fino alla prossima Assemblea e,
dopo ratifica da parte della medesima, fino alla scadenza del mandato
del Consiglio direttivo.
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Art. 14:
Collegio Revisori
dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto di tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica tre
anni e i suoi membri, che possono essere anche non soci, sono
rieleggibili. Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione
economica e patrimoniale dell'Associazione.
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Art. 15:
Patrimonio ed
esercizi sociali.
Il patrimonio dell'
Associazione è costituito dal contributo iniziale dei Soci fondatori,
dalle quote annuali dei Soci ordinari e dalle oblazioni e
sponsorizzazioni volontarie di privati o di enti
pubblici.
- La
partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito: è ammesso
soltanto il rimborso delle spese.
- Il
patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualifica
di Socio, per qualsiasi motivo verificatasi, né il Socio, né i suoi
aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.
- I Soci, anche se ricoprono cariche sociali,
possono essere assunti dall'Associazione come prestatori d'opera per
le eventuali attività previste dall'ultimo comma dell'art. 4.
- Il primo esercizio sociale si chiude il 31
dicembre 1991. I successivi esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di
ogni anno.
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Art. 16:
Scioglimento.
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale
deciderà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo le
finalità della medesima Associazione, nominando uno o più
liquidatori.
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Art. 17:
Clausola
compromissoria.
Ogni eventuale
controversia riguardante l'Associazione, che dovesse insorgere tra i
Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, sarà devoluta alla
competenza di un Collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle
parti contendenti e il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due
d'accordo tra loro, oppure, in difetto di tale accordo, dal Presidente
del Tribunale di Roma su istanza di uno degli arbitri come sopra
nominati.
- Il Collegio deciderà "ex bono et
aequo" e senza formalità di procedura e il suo giudizio sarà
inappellabile
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Art. 18:
Disposizione finale.
Per tutto quanto non
previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di
legge e agli usi vigenti in materia di Associazioni.
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