AMI Statuto

  Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana.
  • Art. 13: Vacanza del Consiglio Direttivo. In caso di vacanza di uno o più seggi del Consiglio direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente per cooptazione al completamento del Consiglio. I cooptati restano in carica fino alla prossima Assemblea e, dopo ratifica da parte della medesima, fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
  • Art. 14: Collegio Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica tre anni e i suoi membri, che possono essere anche non soci, sono rieleggibili. Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.
  • È convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti.

  • Art. 15: Patrimonio ed esercizi sociali. Il patrimonio dell' Associazione è costituito dal contributo iniziale dei Soci fondatori, dalle quote annuali dei Soci ordinari e dalle oblazioni e sponsorizzazioni volontarie di privati o di enti pubblici.
  • La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito: è ammesso soltanto il rimborso delle spese.
  • Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi motivo verificatasi, né il Socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.
  • I Soci, anche se ricoprono cariche sociali, possono essere assunti dall'Associazione come prestatori d'opera per le eventuali attività previste dall'ultimo comma dell'art. 4.
  • Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 1991. I successivi esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.
  • Art. 16: Scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale deciderà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo le finalità della medesima Associazione, nominando uno o più liquidatori.

  • Art. 17: Clausola compromissoria. Ogni eventuale controversia riguardante l'Associazione, che dovesse insorgere tra i Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, sarà devoluta alla competenza di un Collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti contendenti e il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due d'accordo tra loro, oppure, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza di uno degli arbitri come sopra nominati.
  • Il Collegio deciderà "ex bono et aequo" e senza formalità di procedura e il suo giudizio sarà inappellabile
  • Art. 18: Disposizione finale. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge e agli usi vigenti in materia di Associazioni.

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 © AMI - 2010 ultimo aggiornamento nel mese di gennaio HomeChi SiamoStatutoAttività e NotiziePubblicazioniSoci in LibreriaScrivici