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Art. 7:
L'Assemblea.
composta da tutti i Soci ordinari, è
l'organo supremo dell'Associazione. Le sue delibere in conformità con la
Legge e con lo Statuto obbligano tutti i soci.
- L'Assemblea è
convocata dal Presidente almeno
una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno
sociale. L'avviso di convocazione è inviato ai soci almeno quindici giorni
prima del giorno
fissato per la riunione, con l'elenco degli argomenti da trattare.
- È di competenza dell'Assemblea:
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a) indicare le linee generali di attività
dell'Associazione;
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b) eleggere il Consiglio direttivo e, in seno
ad esso, il Presidente;
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c) eleggere eventualmente un Presidente
onorario su presentazione del Consiglio direttivo;
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d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
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e) approvare annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
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f) stabilire l'ammontare della quota annuale;
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g) deliberare le modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento
dell'Associazione, nonché la nomina del liquidatore e la
devoluzione del patrimonio
- Le delibere dell'Assemblea vengono
sempre prese a maggioranza di voti validi, salvo quelle elencate alla
lettera g) del precedente paragrafo, per le quali occorre la
maggioranza voluta dalla Legge. Non sono considerati validi, e quindi
vengono esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede
bianche.
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Art. 9:
Presidente.
Il
Presidente è eletto dall'Assemblea,
dura in carica tre anni ed è rieleggibile non oltre un terzo triennio
consecutivo. È il legale rappresentante dell'Associazione a
tutti gli effetti. Riunisce secondo l'opportunità e presiede il
Consiglio direttivo, convoca e presiede l'Assemblea, cura i collegamenti
esterni dell'Associazione.
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Art. 10:
Segretario.
Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo,
dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È suo compito dare
seguito alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, stendere
i verbali delle riunioni, tenere la corrispondenza e occuparsi
dell'Archivio. Può avvalersi di una segreteria allargata con
distribuzione di incarichi, in accordo con il Consiglio
direttivo.
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Art. 12:
Direttore
Editoriale.
È eletto dal Consiglio direttivo, dura in
carica tre anni ed e rieleggibile. Il
suo compito consiste nel curare le edizioni deliberate dal Consiglio
direttivo e, in particolare, fungere da direttore responsabile di
eventuali riviste dell'AMI.
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