AMI Statuto

   Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana.
  • Art. 7: L'Assemblea. composta da tutti i Soci ordinari, è l'organo supremo dell'Associazione. Le sue delibere in conformità con la Legge e con lo Statuto obbligano tutti i soci.

    • L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'avviso di convocazione è inviato ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, con l'elenco degli argomenti da trattare.

    • È di competenza dell'Assemblea:
      • a) indicare le linee generali di attività dell'Associazione;
      • b) eleggere il Consiglio direttivo e, in seno ad esso, il Presidente;
      • c) eleggere eventualmente un Presidente onorario su presentazione del Consiglio direttivo;
      • d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
      • e) approvare annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
      • f) stabilire l'ammontare della quota annuale;
      • g) deliberare le modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione, nonché la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio

    • Le delibere dell'Assemblea vengono sempre prese a maggioranza di voti validi, salvo quelle elencate alla lettera g) del precedente paragrafo, per le quali occorre la maggioranza voluta dalla Legge. Non sono considerati validi, e quindi vengono esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.
  • Art. 8: Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da altri sei soci ordinari, tra cui si sceglierà il Vicepresidente. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.


    • È compito del Consiglio direttivo:
      • a) promuovere e coordinare le attività dell'Associazione secondo il dettato dell'articolo 4 del presente Statuto;
      • b) eleggere il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore editoriale;
      • c) accettare l'adesione dei nuovi soci;
      • d) preparare gli annuali bilanci preventivo e consuntivo;
      • e) prendere tutte le decisioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione conforme allo Statuto

    • Il Consiglio direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi.
      A parità di voto prevale il voto di chi presiede. Le delibere del Consiglio direttivo devono risultare dal Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

  • Art. 9: Presidente. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile non oltre un terzo triennio consecutivo. È il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Riunisce secondo l'opportunità e presiede il Consiglio direttivo, convoca e presiede l'Assemblea, cura i collegamenti esterni dell'Associazione.

  • Ha poteri di ordinaria amministrazione; in sua assenza o impedimento subentra il Vicepresidente. Nei casi di urgenza può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salvo rettifica da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione.

  • Art. 10: Segretario. Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È suo compito dare seguito alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, stendere i verbali delle riunioni, tenere la corrispondenza e occuparsi dell'Archivio. Può avvalersi di una segreteria allargata con distribuzione di incarichi, in accordo con il Consiglio direttivo.

  • Art. 11: Tesoriere. È eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

  • È di sua competenza la gestione economica e patrimoniale dell'Associazione in accordo con il Consiglio direttivo e sotto il controllo dei Revisori dei conti. Il compito di Tesoriere può essere eventualmente assolto dal Segretario.

  • Art. 12: Direttore Editoriale. È eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed e rieleggibile. Il suo compito consiste nel curare le edizioni deliberate dal Consiglio direttivo e, in particolare, fungere da direttore responsabile di eventuali riviste dell'AMI.

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