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Art. 1:
Costituzione.
È costituita la "Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana", in forma abbreviata "AMI".
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Art. 2:
Sede.
L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, ha
sede in Roma e ha durata indeterminata nel tempo.
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Art. 3:
Finalità.
L'Associazione, che non ha fine di lucro, si prefigge i seguenti scopi:
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a) promuovere la ricerca scientifica
concernente la Vergine Maria Madre di Gesù,
nel contesto della fede ecclesiale, con apertura alla dimensione ecumenica,
in dialogo con le scienze teologiche e umane ed in collaborazione con analoghe
associazioni a livello internazionale, specialmente europeo;
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b) elaborare adeguati
criteri teologici per illuminare la pietà mariana, prestando
attenzione agli orientamenti pastorali della Chiesa italiana;
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e) favorire lo studio della mariologia nei suoi vari aspetti,
specie tra i giovani ricercatori e gli operatori di pastorale, con
particolare riferimento alla tradizione italiana.
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Art. 4:
Mezzi.
Per realizzare questi scopi,
l'Associazione ricorre alle seguenti iniziative:
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a) organizzare incontri, convegni, giornate di
studio;
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b) pubblicare e diffondere libri e riviste a
carattere mariologico;
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c) elaborare una banca
dati riguardanti Maria, a servizio di tutti e in particolare degli
studiosi;
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d) svolgere qualunque
altra attività diretta a incentivare la ricerca mariologica e
integrare gli ambiti suddetti.
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Art. 5:
Soci.
Oltre ai soci di cui all'atto
costitutivo, possono far parte dell'Associazione altre persone fisiche
che ne accettino lo Statuto, si conformino alle delibere degli organi
sociali e si impegnino per il conseguimento dei fini istituzionali.
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I soci si distinguono in ordinari, onorari e sostenitori.
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a) Sono "ordinari" coloro che, in possesso di
laurea o licenza in mariologia o in scienze teologiche, oppure di
laurea in scienze umane in dialogo con la ricerca mariologica, siano
accettati dal Consiglio direttivo su loro domanda o su presentazione
di un membro del medesimo Consiglio.
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b) Sono "onorari" gli studiosi di riconosciuta
competenza in campo mariologico o che abbiano acquisito particolari
benemerenze nel promuovere le finalità dell'Associazione.
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e) Sono "sostenitori" tutti coloro
che contribuiscono con aiuti economici o in altri modi alla vita
dell'Associazione e alla realizzazione delle sue finalità e
iniziative.
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La
nomina dei soci è di competenza del Consiglio direttivo.
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I
soci ordinari s'impegnano a versare la quota annuale stabilita
dall'Assemblea.
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Art. 6:
Organi Sociali.
Sono organi
dell'Associazione:
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a) l'Assemblea dei soci;
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b) il Consiglio direttivo;
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c) il Presidente;
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d) il Collegio dei Revisori dei
conti.
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