AMI Statuto

   Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana.
  • Art. 1: Costituzione. È costituita la "Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana", in forma abbreviata "AMI".
  • Art. 2: Sede. L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, ha sede in Roma e ha durata indeterminata nel tempo.
  • Art. 3: Finalità. L'Associazione, che non ha fine di lucro, si prefigge i seguenti scopi:
  • a) promuovere la ricerca scientifica concernente la Vergine Maria Madre di Gesù, nel contesto della fede ecclesiale, con apertura alla dimensione ecumenica, in dialogo con le scienze teologiche e umane ed in collaborazione con analoghe associazioni a livello internazionale, specialmente europeo;
  • b) elaborare adeguati criteri teologici per illuminare la pietà mariana, prestando attenzione agli orientamenti pastorali della Chiesa italiana;
  • e) favorire lo studio della mariologia nei suoi vari aspetti, specie tra i giovani ricercatori e gli operatori di pastorale, con particolare riferimento alla tradizione italiana.
  • Art. 4: Mezzi. Per realizzare questi scopi, l'Associazione ricorre alle seguenti iniziative:
  • a) organizzare incontri, convegni, giornate di studio;
  • b) pubblicare e diffondere libri e riviste a carattere mariologico;
  • c) elaborare una banca dati riguardanti Maria, a servizio di tutti e in particolare degli studiosi;
  • d) svolgere qualunque altra attività diretta a incentivare la ricerca mariologica e integrare gli ambiti suddetti.

  • Art. 5: Soci. Oltre ai soci di cui all'atto costitutivo, possono far parte dell'Associazione altre persone fisiche che ne accettino lo Statuto, si conformino alle delibere degli organi sociali e si impegnino per il conseguimento dei fini istituzionali.
  • I soci si distinguono in ordinari, onorari e sostenitori.
  • a) Sono "ordinari" coloro che, in possesso di laurea o licenza in mariologia o in scienze teologiche, oppure di laurea in scienze umane in dialogo con la ricerca mariologica, siano accettati dal Consiglio direttivo su loro domanda o su presentazione di un membro del medesimo Consiglio.
  • b) Sono "onorari" gli studiosi di riconosciuta competenza in campo mariologico o che abbiano acquisito particolari benemerenze nel promuovere le finalità dell'Associazione.
  • e) Sono "sostenitori" tutti coloro che contribuiscono con aiuti economici o in altri modi alla vita dell'Associazione e alla realizzazione delle sue finalità e iniziative.
  • La nomina dei soci è di competenza del Consiglio direttivo.
  • I soci ordinari s'impegnano a versare la quota annuale stabilita dall'Assemblea.
  • Art. 6: Organi Sociali. Sono organi dell'Associazione:
  • a) l'Assemblea dei soci;
  • b) il Consiglio direttivo;
  • c) il Presidente;
  • d) il Collegio dei Revisori dei conti.

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